(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 326)
                              Art. 326. 
     Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocita' 
 
  La concessione per l'impianto e l'uso di  stazioni  trasmittenti  e
riceventi puo' essere accordata, a  condizioni  di  reciprocita',  da
accertarsi dal Ministero degli  affari  esteri,  alle  rappresentanze
diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente
alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le  norme  e
le modalita' indicate nei successivi articoli. 
  Analoga concessione puo' essere accordata agli enti internazionali,
cui, in virtu' di  accordi  internazionali,  siano  riconosciute  nel
territorio  nazionale  agevolazioni  in  materia   di   comunicazioni
analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche. 
  Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali  siano
intervenuti accordi, che regolino anche la  materia  dell'impianto  e
dell'esercizio  di  stazioni   radioelettriche,   installate   o   da
installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si  fa  luogo
all'emissione dell'atto di concessione,  salvo  integrazione  tecnica
degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.