Art. 326. Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocita' La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi puo' essere accordata, a condizioni di reciprocita', da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalita' indicate nei successivi articoli. Analoga concessione puo' essere accordata agli enti internazionali, cui, in virtu' di accordi internazionali, siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolino anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di concessione, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.