Art. 327. Condizioni per il rilascio della concessione La concessione di cui al precedente articolo, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, puo' essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri paesi; b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza; c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo; d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia; e) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla; f) la stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorita' di quel paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo dovra' essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulera' con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.