(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 327)
                              Art. 327. 
            Condizioni per il rilascio della concessione 
 
  La concessione di cui al precedente  articolo,  fermo  restando  il
disposto  dell'ultimo  comma  dell'articolo   stesso,   puo'   essere
accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione  da
sottoscriversi  dal  responsabile  della  rappresentanza  diplomatica
straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: 
    a) l'uso degli impianti radioelettrici deve  essere  limitato  al
traffico ufficiale di servizio della rappresentanza  diplomatica  con
lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi
personali e qualsiasi collegamento con altri paesi; 
    b)  la  potenza  della  stazione  trasmittente  non  deve  essere
superiore a quella necessaria per il collegamento  con  lo  Stato  di
appartenenza; 
    c) l'esercizio della stazione deve essere  affidato  a  personale
tecnicamente idoneo; 
    d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo  interferire
o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia; 
    e) l'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  puo'
prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione  dei
disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio  della
stazione  e,  in  caso  di  persistenza  di  questi,  sospendere   la
concessione o revocarla; 
    f) la stazione non puo' far uso di frequenze  diverse  da  quelle
assegnate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
  Qualora  le  stazioni   radioelettriche   installate   nelle   sedi
diplomatiche italiane all'estero  siano  suscettibili,  per  speciali
accordi intervenuti o per legge interna  dello  Stato  straniero,  di
essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle  autorita'
di quel paese, analoga potesta' di ispezione e  di  controllo  dovra'
essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza  diplomatica
dello Stato di cui trattasi stipulera'  con  lo  Stato  italiano  per
l'impianto e l'esercizio di stazioni  radioelettriche  nella  propria
sede diplomatica.