Art. 328. Istanza per il rilascio della concessione Per il rilascio della concessione di cui all'art. 326, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le localita' di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. La concessione e' rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.