(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 328)
                              Art. 328. 
              Istanza per il rilascio della concessione 
 
  Per  il  rilascio  della  concessione  di  cui  all'art.  326,   le
rappresentanze interessate  debbono  avanzare  domanda  al  Ministero
degli affari  esteri,  specificando  le  localita'  di  impianto,  le
caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. 
  La concessione e' rilasciata  dall'Amministrazione  delle  poste  e
delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Ministero degli
affari esteri. 
  L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali  e'
subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati,  il  termine  di
scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.