Art. 329. Revoca delle concessioni Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.