(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 329)
                              Art. 329. 
                      Revoca delle concessioni 
 
  Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in  caso
di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera,
delle clausole stabilite nella convenzione. 
  Esse possono, altresi', essere revocate,  sospese  o  sottoposte  a
particolari modalita' di  esercizio,  in  caso  di  gravi  necessita'
pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per  il  tramite  del
Ministero degli affari esteri.