(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 33)
                              Art. 33. 
Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso  di  tali
sigilli e strumenti contraffatti. Tutela  penale  di  francobolli  di
                            altri Stati. 
 
  Le disposizioni degli articoli 468,  469,  470  e  471  del  codice
penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di  punzoni  delle
macchine affrancatrici e delle impronte relative. 
  Agli effetti degli articoli 459 e  seguenti  del  codice  penale  i
francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.