(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 330)
                              Art. 330. 
                      Stazioni di radioamatore 
 
  L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere
concessi in conformita' delle norme sulle concessioni  contenute  nel
presente decreto e nel relativo regolamento. 
  L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio  in  linguaggio
chiaro o con l'uso di codici internazionalmente  ammessi,  con  altri
radioamatori  autorizzati,  di   messaggi   di   carattere   tecnico,
riguardanti  esperimenti  radioelettrici  a  scopo  di  studio  e  di
istruzione individuale e osservazioni di indole  puramente  personale
che, per la loro  scarsa  importanza,  non  giustifichino  l'uso  dei
servizi pubblici di telecomunicazioni.