Art. 330. Stazioni di radioamatore L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformita' delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento. L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.