Art. 331. Cittadinanza Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente e' richiesto il possesso della cittadinanza italiana. Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana: a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunita' economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955; b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.