(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 334)
                              Art. 334. 
             Riserva di frequenze - Impieghi consentiti 
 
  Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito  degli
accordi  internazionali  e  delle  vigenti  disposizioni,  puo',  con
proprio decreto, riservare  sull'intero  territorio  nazionale  o  su
parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso  di
apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo
portatile, omologati dal Ministero delle poste  e  telecomunicazioni,
per i seguenti scopi: 
    1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed  al  soccorso  sulle
strade, alla vigilanza del traffico,  anche  dei  trasporti  a  fune,
delle foreste, della disciplina della caccia,  della  pesca  e  della
sicurezza notturna; 
    2) in ausilio a  servizi  di  imprese  industriali,  commerciali,
artigiane ed agrarie; 
    3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana  in
mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di
base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche,
nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una  stessa
nave; 
    4) in ausilio ad attivita' sportive ed agonistiche; 
    5) per telecomandi dilettantistici; 
    6) per ricerca persone con segnali acustici; 
    7) in ausilio delle attivita'  professionali  sanitarie  ed  alle
attivita' direttamente ad esse collegate; 
    8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso  da  quelle
di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreche' risultino  escluse
la possibilita' di chiamata selettiva  e  l'adozione  di  congegni  e
sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi  le  conversazioni
scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali
e  la  trasmissione  di  programmi  o   comunicati   destinati   alla
generalita' degli ascoltatori. 
  Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati: 
    a)  le  prescrizioni  tecniche  alle  quali  gli  apparecchi   da
impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne,
alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non e' ammesso l'uso di
antenne direttive; 
    b) i limiti massimi di potenza; 
    c) le caratteristiche del contrassegno da applicare  sui  singoli
apparecchi  per  attestarne  l'avvenuta  omologazione  da  parte  del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del  presente
decreto. 
  I requisiti che devono essere posseduti dai  concessionari  saranno
determinati dal regolamento. Non e' richiesto, comunque, il  possesso
della cittadinanza italiana per i cittadini  di  Stati  membri  della
C.E.E. ammessi  ad  esercitare  in  Italia,  anche  per  una  singola
prestazione,  attivita'  professionali  o  economiche,  per  il   cui
svolgimento e' consentito, a condizione  di  reciprocita',  l'uso  di
apparecchi  ricetrasmittenti.  Per  le  attestazioni  concernenti   i
requisiti  personali,  ai  detti  cittadini  si  applicano  le  norme
comunitarie vigenti. 
  Nell'atto di concessione potra' essere prevista l'utilizzazione  di
piu' apparecchi, nonche' l'uso dei medesimi da parte  dei  dipendenti
e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario. 
  La concessione ad enti  potra'  anche  estendersi  all'impianto  ed
all'uso di una stazione di base. 
  La  concessione  di  cui  al   presente   articolo   non   comporta
esclusivita'  nell'uso  delle  frequenze  riservate,  ne'  diritto  a
protezione da eventuali disturbi o interferenze  da  parte  di  altri
apparecchi autorizzati.