Art. 334. Riserva di frequenze - Impieghi consentiti Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, puo', con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi: 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna; 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie; 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 4) in ausilio ad attivita' sportive ed agonistiche; 5) per telecomandi dilettantistici; 6) per ricerca persone con segnali acustici; 7) in ausilio delle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreche' risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati: a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non e' ammesso l'uso di antenne direttive; b) i limiti massimi di potenza; c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto. I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non e' richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attivita' professionali o economiche, per il cui svolgimento e' consentito, a condizione di reciprocita', l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti. Nell'atto di concessione potra' essere prevista l'utilizzazione di piu' apparecchi, nonche' l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario. La concessione ad enti potra' anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base. La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusivita' nell'uso delle frequenze riservate, ne' diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.