(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 335)
                              Art. 335. 
            Condizioni per il rilascio della concessione 
 
  La  concessione  di  cui  all'articolo   precedente   puo'   essere
rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: 
    1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente  dichiara  il
possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni; 
    2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo  per  il
quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello  stesso
articolo; 
    3) che, trattandosi  di  organizzazioni  nautiche  ubicate  sulle
coste marine, le stesse  si  impegnino  ad  installare,  a  richiesta
dell'Amministrazione, presso le stazioni,  anche  un  radioricevitore
sulla frequenza di  soccorso  nella  gamma  delle  onde  medie  e  ad
assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse  per  tutte  le  ore  di
apertura della stazione.