(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 336)
                              Art. 336. 
           Canone per apparecchi radioelettrici portatili 
 
  Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per
ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo  stabilito
dal regolamento. 
  Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone  con  soli
segnali acustici il canone sara' fissato  in  proporzione  al  numero
degli apparecchi impiegati.