(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 337)
                              Art. 337. 
                 Pareri di altri organi dello Stato 
 
  Sulle domande di concessione ad uso  privato  di  cui  al  presente
Capo, eccettuate quelle di cui all'art. 334, dovra' essere sentito il
parere dei Ministeri dell'interno e della difesa. 
  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni,   in
pendenza della manifestazione del parere di cui al precedente  comma,
ha   facolta'   di   autorizzare   l'esercizio   provvisorio    delle
comunicazioni oggetto della concessione medesima per un  periodo  non
superiore a sei mesi.