Art. 337. Pareri di altri organi dello Stato Sulle domande di concessione ad uso privato di cui al presente Capo, eccettuate quelle di cui all'art. 334, dovra' essere sentito il parere dei Ministeri dell'interno e della difesa. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in pendenza della manifestazione del parere di cui al precedente comma, ha facolta' di autorizzare l'esercizio provvisorio delle comunicazioni oggetto della concessione medesima per un periodo non superiore a sei mesi.