Art. 339. Obblighi dei rivenditori I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza la concessione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tranne che non si tratti degli apparecchi di cui al precedente art. 338.