(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 339)
                              Art. 339. 
                      Obblighi dei rivenditori 
 
  I  rivenditori  di  apparati  radioelettrici   ricetrasmittenti   o
trasmittenti devono  applicare  sull'involucro  o  sulla  fattura  la
indicazione che l'apparecchio non  puo'  essere  impiegato  senza  la
concessione    dell'Amministrazione    delle    poste     e     delle
telecomunicazioni, tranne che non si tratti degli apparecchi  di  cui
al precedente art. 338.