Art. 34. Limitazioni legali Per l'appoggio o l'impianto su proprieta' private di cassette d'impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario. L'indennizzo e' dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito. Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorita' competenti, ma nessun compenso e' dovuto.