(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 34)
                              Art. 34. 
                         Limitazioni legali 
 
  Per l'appoggio o  l'impianto  su  proprieta'  private  di  cassette
d'impostazione, distributori  automatici,  apparecchiature,  antenne,
sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti  al  servizio,  o
per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo  o
del sottosuolo occorre il consenso del proprietario. 
  L'indennizzo e' dovuto solo  quando  risulti  impedito  o  limitato
l'uso normale del fondo o diminuito il reddito. 
  Quando l'appoggio, l'occupazione  o  l'attraversamento  interessino
monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o  il  sottosuolo
di esse, si procede d'accordo con le autorita' competenti, ma  nessun
compenso e' dovuto.