(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 340)
                              Art. 340. 
           Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione 
 
  Per   l'esercizio   di   qualsiasi   stazione    trasmittente,    o
ricetrasmittente, e nel  servizio  mobile  marittimo  o  aeronautico,
anche di quelle  solo  riceventi,  e'  necessario  che  il  personale
operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
  Il titolo di cui al  comma  precedente  non  e'  prescritto  quando
trattasi: 
    a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze armate e  di
stazioni  adibite  per  servizio  civile  d'istituto  del   Ministero
dell'interno e di quello della difesa; 
    b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie
della metereologia, spaziali o  terrene,  terrestri  radiotelefoniche
non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni. 
  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  ha  facolta'  di
estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al  precedente
comma ad altri  servizi  o  stazioni  riceventi,  ricetrasmittenti  o
trasmittenti, per  le  quali,  a  causa  delle  loro  caratteristiche
tecniche o di impiego, non sia ritenuta  necessaria  una  particolare
qualificazione   dell'operatore,   ovvero   quando   la    necessaria
qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione  dello  Stato
dalla quale il servizio o la stazione dipendono.