Art. 340. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, e' necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il titolo di cui al comma precedente non e' prescritto quando trattasi: a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno e di quello della difesa; b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della metereologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.