(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 341)
                              Art. 341. 
              Classi e tipi dei titoli di abilitazione 
 
  I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni  radioelettriche
rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i
seguenti: 
    a) certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi  e  per
aeromobili; 
    b) certificato di 2ª classe di radiotelegrafista per navi  e  per
aeromobili; 
    c1) certificato speciale di  radiotelegrafista  per  navi  e  per
aeromobili; 
    c2) certificato speciale di radiotelegrafista per navi; 
    d1) certificato generale  di  radiotelefonista  per  navi  e  per
aeromobili; 
    d2) certificato generale di radiotelefonista per navi; 
    e) certificato  limitato  di  radiotelefonista  per  navi  e  per
aeromobili; 
    e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi; 
    e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili; 
    f)  certificato  di  radiotelegrafista  per  stazioni   fisse   e
terrestri; 
    f1)  certificato  di  radiotelefonista  per  stazioni   fisse   e
terrestri; 
    g) patente di operatore di stazione di radioamatore. 
  Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), u) e c) abilita il
titolare anche all'esercizio dei servizi per i  quali  e'  prescritto
uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce
titolo all'ottenimento della patente  di  operatore  di  stazione  di
radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami. 
  Il titolare di Lino dei certificati di cui alle lettere  da  c1)  a
e1), e' abilitato  anche  all'esercizio  degli  altri  servizi,  come
segue: 
    1) il titolare  del  certificato  di  cui  alla  lettera  c1)  e'
abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1),  f),  f1)  e
puo' ottenere la patente di cui alta lettera g) senza  sostenere  gli
esami; 
    2) il  titolare  del  certificato  di  cui  alla  lettera  d)  e'
abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e 2)  ed
f1); 
    3) il titolare  del  certificato  di  cui  alla  lettera  di)  e'
abilitato anche ai servizi, di cui alle lettere ci) ed f1); 
    4) il titolare  del  certificato  di  cui  alla  lettera  e),  e'
abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e 2), f1); 
    5) il titolare  del  certificato  di  cui  alla  lettera  e1)  e'
abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1). 
  Il conseguimento dei certificati di cui al  presente  articolo  non
costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra  la  gente  di  mare
oltre il limite di eta'  previsto  dall'art.  119  del  codice  della
navigazione. 
  Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti  di
cui al presente articolo, rese  necessarie  per  l'adeguamento  della
legislazione   italiana   al   regolamento    internazionale    delle
radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali,  sono  disposti
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.