Art. 341. Classi e tipi dei titoli di abilitazione I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti: a) certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; b) certificato di 2ª classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; c2) certificato speciale di radiotelegrafista per navi; d1) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili; d2) certificato generale di radiotelefonista per navi; e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili; e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi; e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili; f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri; f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri; g) patente di operatore di stazione di radioamatore. Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), u) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali e' prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami. Il titolare di Lino dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), e' abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue: 1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e puo' ottenere la patente di cui alta lettera g) senza sostenere gli esami; 2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e 2) ed f1); 3) il titolare del certificato di cui alla lettera di) e' abilitato anche ai servizi, di cui alle lettere ci) ed f1); 4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e 2), f1); 5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) e' abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1). Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di eta' previsto dall'art. 119 del codice della navigazione. Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.