Art. 343. Esami I certificati e le patenti di cui all'art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami. Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designera'. Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe e speciale e del certificato generale di radiotelefonista, le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l'anno. Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera e) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; quelli per il conseguimento del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti, sempre dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici circondariali e locali marittimi. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rilascera' i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi. I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purche' sia accertato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilira' con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per gli accertamenti di idoneita' relativi al rilascio senza esami dei certificati limitati, nonche' i limiti massimi di potenza dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di impiego del mezzo navale o aereo su cui puo' operare il titolare del certificato stesso.