(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 343)
                              Art. 343. 
                                Esami 
 
  I certificati e le  patenti  di  cui  all'art.  341  si  conseguono
mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e  i
casi che verranno stabiliti  dal  relativo  regolamento,  in  cui  il
possesso  di  altro  titolo  dimostri  l'acquisizione  di  cognizioni
equivalenti a quelle richieste dal programma di esami. 
  Gli  esami  saranno  tenuti  dal  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designera'. 
  Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di  1ª  e
2ª classe e speciale e del certificato generale di  radiotelefonista,
le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l'anno. 
  Gli  esami  per  il  conseguimento  del  certificato  limitato   di
radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui  alla  lettera  e)
del precedente art. 341, nei casi in  cui  sono  prescritti,  saranno
tenuti dall'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni,
d'intesa con il Ministero della marina mercantile e con il  Ministero
dei trasporti e dell'aviazione civile; quelli  per  il  conseguimento
del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1)
del precedente art. 341, nei casi in  cui  sono  prescritti,  saranno
tenuti,   sempre   dall'Amministrazione   delle   poste    e    delle
telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici
circondariali e locali marittimi. 
  L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  rilascera'
i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la  patente  di
cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro  che  dimostrino
di essere in possesso del diploma di qualifica  di  radiotelegrafista
di bordo,  rilasciato  da  un  Istituto  professionale  di  Stato,  o
legalmente riconosciuto, i cui esami  di  diploma  sono  a  tal  fine
dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il  conseguimento  dei
certificati stessi. 
  I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma,  possono
essere conseguiti anche senza gli esami di cui  al  precedente  primo
comma, purche' sia accertato dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche
e generali e le attitudini richieste dal  regolamento  internazionale
delle radiocomunicazioni. 
  Il Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni  stabilira'  con
proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   marina
mercantile, oppure con il Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione
civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura  per  gli
accertamenti di  idoneita'  relativi  al  rilascio  senza  esami  dei
certificati  limitati,  nonche'   i   limiti   massimi   di   potenza
dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato,
la  eventuale   equipollenza   di   esami   superati   presso   altre
amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di  impiego  del
mezzo navale o aereo su cui puo' operare il titolare del  certificato
stesso.