Art. 344. Ammissione agli esami Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1ª e 2ª classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2° grado. Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'articolo 343, compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento. Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, e' dovuta, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.