(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 344)
                              Art. 344. 
                        Ammissione agli esami 
 
  Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di
1ª e 2ª classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art.  341,
gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di
qualifica di radiotelegrafista a  bordo  rilasciato  da  un  Istituto
professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del  diploma
di Istituto secondario di 2° grado. 
  Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'articolo
343, compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio,  sono
stabilite dal regolamento. 
  Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il
rilascio di titoli di abilitazione senza esami, e' dovuta,  a  favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la  tassa
di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui  misura
viene fissata in lire 1000. Sono fatte  salve  le  norme  fiscali  in
vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.