Art. 345. Prove di esame Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da: 1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 341, prove scritte, pratiche ed orali; 2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali; 3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche. Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalita' delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione. Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all'art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l'esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.