(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 345)
                              Art. 345. 
                           Prove di esame 
 
  Le  prove  di  esame  per  il  conseguimento  dei  certificati   di
abilitazione sono costituite da: 
    1) per i certificati di cui alle lettere a) e b)  dell'art.  341,
prove scritte, pratiche ed orali; 
    2) per i certificati di cui alle lettere c), c1),  d),  d1),  e),
e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali; 
    3) per la  patente  di  cui  alla  lettera  g)  prove  scritte  e
pratiche. 
  Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalita'
delle prove,  le  condizioni  per  il  conseguimento  dei  titoli  di
abilitazione. 
  Possono essere esonerati  dagli  esami  per  il  conseguimento  del
certificato  di  cui  all'art.  341,  lettera  c2),   ricorrendo   le
condizioni stabilite nel regolamento, coloro che,  dopo  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano  superato  gli  esami
per  il  conseguimento  del  brevetto  di  pilota   civile,   l'esito
favorevole dei quali  deve  risultare  da  attestazione  formale  del
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.