(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 346)
                              Art. 346. 
    Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione 
 
  Per  infrazioni  alle  norme  sul  servizio  radioelettrico  o  per
accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste  e  delle
telecomunicazioni ha  facolta'  di  infliggere  richiami  scritti  al
titolare  di  un  certificato  o  di  una  patente  di   abilitazione
all'esercizio di stazioni radioelettriche. 
  In  caso  di  infrazioni  o   negligenze   relative   al   servizio
radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di  mare
o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251, 1252, 1253 e
1254 del codice della navigazione,  secondo  la  procedura  stabilita
dall'art. 418. 
  Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o
negligenze gravi o per  recidiva,  e'  facolta'  dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validita'  dei
titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero,  nei
casi piu' gravi, di dichiararne la decadenza. 
  Quando sia intervenuta la  decadenza  di  uno  dei  certificati  di
abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341,  non  e'
ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo
stesso articolo. 
  In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati  conseguiti
senza  esami,  e'  in  facolta'  dell'Amministrazione  di   ammettere
l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento
dello stesso titolo, per una sola volta.