Art. 346. Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche. In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251, 1252, 1253 e 1254 del codice della navigazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 418. Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, e' facolta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validita' dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi piu' gravi, di dichiararne la decadenza. Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non e' ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo. In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, e' in facolta' dell'Amministrazione di ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.