(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 355)
                              Art. 355. 
Stazioni   radioelettriche    e    radiotelefoniche    ed    apparati
            radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi 
 
  Le navi che non sono  adibite  a  servizi  di  navigazione  interna
devono   essere   munite   delle   stazioni    radiotelegrafiche    o
radiotelefoniche o degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a
seconda del tonnellaggio di stazza lorda, dalla  vigente  convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare  e  dagli
altri regolamenti internazionali o nazionali vigenti in materia.