(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 356)
                              Art. 356. 
           Obbligatorieta' del ricevitore radiotelefonico 
 
  Tutte le navi da carico che, per  le  norme  vigenti,  non  abbiano
l'obbligo  di  essere  munite  di  una  stazione  radiotelegrafica  o
radiotelefonica, e che non ne siano in  effetti  provviste,  dovranno
essere dotate  di  un  ricevitore  radiotelefonico  rispondente  alla
prescrizione di cui all'art. 354.