Art. 357. Esenzioni Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 106, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma, e' l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la esenzione ai fini della sicurezza non potra' essere concessa se, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, analoga esenzione non potra' essere accordata ai fini della corrispondenza pubblica.