(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 357)
                              Art. 357. 
                              Esenzioni 
 
  Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'art. 13 della legge
5  giugno  106,   n.   616,   si   riferiscano   ad   apparecchiature
radioelettriche, l'organo tecnico competente,  a  norma  del  secondo
comma, e' l'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  e
la esenzione ai fini della sicurezza non potra' essere concessa se, a
giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni,
analoga  esenzione  non  potra'  essere  accordata  ai   fini   della
corrispondenza pubblica.