(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 358)
                              Art. 358. 
   Obbligatorieta' di particolari apparati radioelettrici di bordo 
 
  L'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  sentita
quella della marina mercantile, puo' imporre a determinate  categorie
di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere  dotate  di
apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.