(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 359)
                              Art. 359. 
                       Installazioni d'ufficio 
 
  Il Ministero della marina mercantile,  d'intesa  con  quello  delle
poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre, d'ufficio ed a  spese
dell'armatore,    l'impianto    e    l'esercizio    delle    stazioni
radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati  radioelettrici
obbligatori  a  bordo  di  quelle  navi  per  le  quali  non  si  sia
ottemperato agli obblighi di cui agli  articoli  precedenti,  ma  che
debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse
nazionale.