(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 360)
                              Art. 360. 
Dichiarazione di tipo  approvato  e  di  equivalenza  degli  apparati
                  radioelettrici impiegati a bordo 
 
  Tutti gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo  di
navi italiane, dovranno essere, dall'Amministrazione  delle  poste  e
delle telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato  o  equivalente
in base alle norme tecniche. 
  Per l'installazione di ogni apparato o  dispositivo  radioelettrico
non considerato nelle norme tecniche  di  cui  all'art.  354,  dovra'
essere richiesto il preventivo esame dell'Amministrazione delle poste
e delle  telecomunicazioni,  affinche'  sia  controllato  se  le  sue
caratteristiche  tecniche  rientrino  in   quelle   stabilite   dalle
convenzioni o norme internazionali, ai fini del  rilascio,  da  parte
della   stessa   Amministrazione,   di   apposito   certificato    di
autorizzazione. 
  La dichiarazione di equivalenza puo' essere emessa per  apparati  o
tipi di apparati omologati in un paese straniero aderente alla Unione
internazionale  delle  telecomunicazioni,  purche'  l'Amministrazione
competente di tale paese abbia  dichiarato  di  ammettere  la  stessa
possibilita' per gli apparecchi approvati in Italia.