Art. 361. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali E' vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria. Tale divieto non si applica alle stazioni radiotelefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane. L'autorita' marittima portuale ha facolta' di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrita' dei sigilli. Il dissuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalita' degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facolta' di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreche' manchi la possibilita' di comunicare comunque con la terraferma. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalita' degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino ad un anno, separatamente o cumulativamente.