(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 361)
                              Art. 361. 
Norme e  divieti  relativi  ad  emissioni  radioelettriche  in  acque
                            territoriali 
 
  E'  vietato  di  fare  uso  delle  stazioni   radiotelegrafiche   e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo,
installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da  diporto,  in
sosta nelle acque dello Stato, o che siano  in  partenza,  salvo  per
avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi
di  urgenza  nella  prima  mezz'ora  dopo  l'arrivo,  o   quando   le
comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate
per misura sanitaria. 
  Tale divieto non si applica alle stazioni radiotelefoniche operanti
nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino  con  le
stazioni costiere italiane. 
  L'autorita'  marittima  portuale  ha  facolta'  di  procedere  alla
chiusura a chiave ed al suggellamento delle  porte  di  accesso  agli
impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od  alla  inutilizzazione
temporanea di detti impianti. 
  Le chiavi devono essere consegnate al  comandante  della  nave  che
rimane, a tutti gli effetti di legge, custode  della  integrita'  dei
sigilli. 
  Il dissuggellamento o la riapertura delle  porte  o  il  ripristino
della funzionalita' degli impianti sono eseguiti dal comandante della
nave dopo l'uscita di  questa  dalle  acque  territoriali,  salva  la
facolta' di procedervi  in  ogni  momento  nei  casi  di  pericolo  o
richiesta  di  soccorso  e  sempreche'  manchi  la  possibilita'   di
comunicare comunque con la terraferma. 
  Il comandante della nave  deve  anche  provvedere  alla  riapertura
delle porte ed al ripristino della funzionalita' degli  impianti  nei
casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei
Ministeri  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  della   marina
mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati. 
  I trasgressori del presente articolo sono puniti con  l'ammenda  da
lire  20.000  a  lire  80.000  e  con  l'arresto  fino  ad  un  anno,
separatamente o cumulativamente.