Art. 363. Autorita' del comandante di bordo Il servizio radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle navi e' posto sotto l'autorita' del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le telecomunicazioni.