(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 363)
                              Art. 363. 
                  Autorita' del comandante di bordo 
 
  Il servizio radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle
navi e' posto  sotto  l'autorita'  del  comandante  o  della  persona
responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto
sotto l'osservanza di tutte  le  norme  nazionali  ed  internazionali
vigenti riguardanti le telecomunicazioni.