(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 364)
                              Art. 364. 
           Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo 
 
  L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esercita la
vigilanza sullo svolgimento del  servizio  radioelettrico  di  bordo,
sull'efficienza   tecnica   delle   stazioni   radiotelegrafiche    e
radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici  di  bordo,  nonche'
sulla qualificazione del personale addettovi.