(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 365)
                              Art. 365. 
                        Collaudi e ispezioni 
 
  L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, a
mezzo di propri funzionari, la sorveglianza  tecnica  sulle  stazioni
radiotelegrafiche, radiotelefoniche e sugli  apparati  radioelettrici
di bordo mediante: 
    a) collaudi; 
    b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; 
    c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'. 
  I casi  in  cui  e'  necessario  il  collaudo  sono  stabiliti  dal
regolamento. 
  Se il collaudo coincide con la  visita  della  commissione  di  cui
all'art. 25 della legge  12  giugno  1962,  n.  616,  il  funzionario
dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni   che
partecipa alla commissione, lo effettua in quelle occasioni, anche ai
fini del servizio di corrispondenza pubblica. 
  In caso di mancata coincidenza o nel caso  in  cui  per  l'impianto
radioelettrico della nave non si applichi il capo IV della  legge  12
giugno 1962, n. 616, il collaudo  e'  effettuato  da  un  funzionario
dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  ai  fini
dei servizi di sicurezza e corrispondenza pubblica. 
  Le  ispezioni  ordinarie  sono   effettuate   da   un   funzionario
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,  sia  per
il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. 
  Quando l'ispezione ordinaria coincide con la visita di cui all'art.
26  della  legge   12   giugno   1962,   n.   616,   il   funzionario
dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni,  che  fa
parte della commissione di visita, effettua l'ispezione anche ai fini
del servizio di corrispondenza pubblica. 
  I collaudi e  le  ispezioni  ordinarie  dovranno  essere  richiesti
all'autorita'  marittima  portuale  dalla  societa'   concessionaria,
dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta. 
  Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  ha  facolta',  con
proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo  del  collaudo  e
della ispezione ordinaria categorie di navi  per  le  quali  non  sia
fatto   obbligo   della   installazione   radioelettrica   da   norme
internazionali. 
  Durante le ispezioni  ordinarie  e  straordinarie  potranno  essere
effettuati tutti gli accertamenti e le indagini  ritenuti  necessari,
anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del  titolo
di qualificazione da parte del personale addettovi.