Art. 365. Collaudi e ispezioni L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza tecnica sulle stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche e sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi; b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'. I casi in cui e' necessario il collaudo sono stabiliti dal regolamento. Se il collaudo coincide con la visita della commissione di cui all'art. 25 della legge 12 giugno 1962, n. 616, il funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che partecipa alla commissione, lo effettua in quelle occasioni, anche ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. In caso di mancata coincidenza o nel caso in cui per l'impianto radioelettrico della nave non si applichi il capo IV della legge 12 giugno 1962, n. 616, il collaudo e' effettuato da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai fini dei servizi di sicurezza e corrispondenza pubblica. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Quando l'ispezione ordinaria coincide con la visita di cui all'art. 26 della legge 12 giugno 1962, n. 616, il funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che fa parte della commissione di visita, effettua l'ispezione anche ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' concessionaria, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta', con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addettovi.