(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 367)
                              Art. 367. 
                 Spese per i collaudi e le ispezioni 
 
  Per i collaudi e le ispezioni ordinarie di cui al  precedente  art.
365 del presente decreto, sono dovuti all'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni, a carico della Societa'  concessionaria  o
dell'armatore, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione  di
cui all'art. 19. 
  Per ciascun  collaudo  o  di  ispezione  ordinaria  degli  impianti
radiotelegrafici o radiotelefonici  a  bordo  delle  navi  mercantili
spetta all'Amministrazione una quota per rimborso spese  fissata,  in
via forfettaria nella misura di lire 5000  per  ciascuna  operazione.
Nel caso di piu' operazioni  effettuate  nella  stessa  giornata,  la
seconda quota e' ridotta alla meta'. 
  L'importo  delle  quote  predette  e'  a  carico   della   Societa'
concessionaria o dell'armatore e  deve  essere  versato  su  apposito
conto intestato all'Amministrazione  per  la  corresponsione  di  una
indennita' di uguale misura al personale della stessa Amministrazione
che ha effettuato il collaudo o l'ispezione degli impianti.