Art. 367. Spese per i collaudi e le ispezioni Per i collaudi e le ispezioni ordinarie di cui al precedente art. 365 del presente decreto, sono dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a carico della Societa' concessionaria o dell'armatore, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione di cui all'art. 19. Per ciascun collaudo o di ispezione ordinaria degli impianti radiotelegrafici o radiotelefonici a bordo delle navi mercantili spetta all'Amministrazione una quota per rimborso spese fissata, in via forfettaria nella misura di lire 5000 per ciascuna operazione. Nel caso di piu' operazioni effettuate nella stessa giornata, la seconda quota e' ridotta alla meta'. L'importo delle quote predette e' a carico della Societa' concessionaria o dell'armatore e deve essere versato su apposito conto intestato all'Amministrazione per la corresponsione di una indennita' di uguale misura al personale della stessa Amministrazione che ha effettuato il collaudo o l'ispezione degli impianti.