Art. 369. Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi Le stazioni di nave attrezzate esclusivamente per l'uso della radiotelefonia, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, formano un'unica categoria. Esse effettuano un servizio la cui durata e' stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per la sicurezza.