(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 37)
                              Art. 37. 
                        Avviso di ricevimento 
 
  I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di  pacchi  e  di
vaglia, i traenti di  assegni  postali,  i  mittenti  di  telegrammi,
radiotelegrammi e simili possono ottenere un  avviso  di  ricevimento
mediante il pagamento della relativa tassa.