(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 373)
                              Art. 373. 
  Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi 
 
  Per determinate classi  di  navi  l'impianto  e  l'esercizio  delle
stazioni radioelettriche di bordo possono essere riservati a societa'
mediante apposita concessione. 
  Tali societa' dovranno avere per scopo l'impianto e l'esercizio  di
stazioni radioelettriche a bordo delle navi, essere costituite  nella
Repubblica con capitale prevalentemente italiano  ed  avere  la  loro
sede in Italia. 
  La concessione  e'  accordata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con  quello
della marina mercantile. 
  Per le navi che non rientrano nei casi di cui al  primo  comma  del
presente articolo, la concessione e' accordata all'armatore  mediante
rilascio della licenza di esercizio alla stazione.