(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 375)
                              Art. 375. 
                        Canoni di concessione 
 
  Il   canone   che   le   societa'   concessionarie   del   servizio
radioelettrico di  bordo  debbono  corrispondere  all'Amministrazione
delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e  stabilito  nell'atto  di
concessione. 
  Nel caso di gestione diretta  da  parte  dei  singoli  armatori,  i
canoni di impianto e di esercizio sono stabiliti,  in  via  generale,
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.