(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 376)
                              Art. 376. 
            Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca 
 
  Le  navi  destinate  alla  pesca  marittima  di  stazza  lorda  non
inferiore a 1600 tonnellate e che compiono viaggi oltre  gli  stretti
di Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale  di  Suez  devono  essere
munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle  norme  tecniche
stabilite per gli impianti la cui installazione  e'  obbligatoria  in
base alle disposizioni vigenti.