Art. 376. Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.