(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 377)
                              Art. 377. 
     Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca 
 
  Le  navi  destinate  alla  pesca  marittima  di  stazza  lorda  non
inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che  non  siano
gia'  dotate   di   impianto   radiotelegrafico,   di   un   impianto
radiotelefonico rispondente alle norme tecniche vigenti.