Art. 377. Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano gia' dotate di impianto radiotelegrafico, di un impianto radiotelefonico rispondente alle norme tecniche vigenti.