(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 378)
                              Art. 378. 
           Licenza di esercizio di impianti radioelettrici 
 
  In  materia  di  rilascio  di  licenze  di  esercizio  di  impianti
radioelettrici di cui ai precedenti articoli 376 e 377, di collaudi e
di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui  agli
articoli 317, 364 e 372 del presente decreto, se trattasi di navi  di
stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le  norme  particolari
emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con  quello
per la marina mercantile, se trattasi di  navi  da  pesca  di  stazza
lorda inferiore alle 300 tonnellate.