Art. 378. Licenza di esercizio di impianti radioelettrici In materia di rilascio di licenze di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 376 e 377, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente decreto, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.