(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 381)
                              Art. 381. 
                   Composizione della commissione 
 
  La commissione di  cui  all'articolo  precedente  e'  nominata  con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto
con quello della marina mercantile, ed e' composta da: 
    a) il direttore  dell'Istituto  superiore  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente; 
    b)  due  funzionari  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  con  qualifica  non  inferiore  a  direttore   di
sezione; 
    c) due funzionari del  Ministero  della  marina  mercantile,  con
qualifica non inferiore a direttore di sezione; 
    d) un rappresentante per ogni Societa' concessionaria dei servizi
radioelettrici di bordo; 
    e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli  armatori  della
pesca, designati dalle organizzazioni stesse. 
  Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  della  carriera
direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
  I membri durano in carica due anni e possono essere confermati. 
  Per la validita'  delle  adunanze  della  suddetta  commissione  e'
necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. 
  I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti;  in  caso  di
parita' di voti prevale quello del presidente.