Art. 381. Composizione della commissione La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, ed e' composta da: a) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente; b) due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione; c) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione; d) un rappresentante per ogni Societa' concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo; e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni stesse. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I membri durano in carica due anni e possono essere confermati. Per la validita' delle adunanze della suddetta commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.