(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 382)
                              Art. 382. 
 Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate 
 
  Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate, che  intendano  munirsi
di impianto radiotelefonico, devono installare  apparati  rispondenti
alle norme tecniche stabilite per gli impianti, la cui  installazione
non e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette
alle norme di cui all'art. 378 del presente Capo. 
  Nel caso che l'armatore  non  provveda  direttamente  all'impianto,
all'esercizio ed alla manutenzione di  apparati  di  sua  proprieta',
l'armatore stesso e' tenuto anche all'osservanza delle norme  di  cui
al primo comma dell'art. 379.