(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 383)
                              Art. 383. 
                      Disposizioni applicabili 
 
  In quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente  Capo,  alle
stazioni radioelettriche a bordo  delle  navi  destinate  alla  pesca
marittima, si applicano le disposizioni  relative  all'esercizio  dei
servizi radioelettrici sulle navi, di cui al precedente capo IV.