(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 387)
                              Art. 387. 
                        Licenza di esercizio 
 
  Ogni stazione  radiotelefonica  o  radiotelegrafica,  installata  a
bordo di aeromobili civili  immatricolati  nel  registro  aeronautico
nazionale, deve essere  munita  di  apposita  licenza  di  esercizio,
rilasciata    dall'Amministrazione    delle     poste     e     delle
telecomunicazioni,  d'intesa  con  il  Ministero  dei   trasporti   e
dell'aviazione civile. 
  Il possesso della licenza di esercizio  non  comporta  esonero  dal
controllo degli apparati ai fini della  sicurezza  della  navigazione
aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilita'.