Art. 387. Licenza di esercizio Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilita'.