(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 388)
                              Art. 388. 
           Sospensione o revoca della licenza di esercizio 
 
  La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso  di
radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale. 
  L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di  intesa
con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sospende,  in
qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza  di  esercizio
nei   casi   previsti   dalle   leggi   e   dai   regolamenti   sulle
radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle  condizioni
contenute nella licenza stessa.