(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 389)
                              Art. 389. 
              Aeromobili privi di licenza di esercizio 
 
  In  armonia  con  quanto  dispone  l'art.  802  del  codice   della
navigazione, nessun aeromobile nazionale, avente a bordo una stazione
radiotelegrafica   o   radiotelefonica,   puo'   essere   autorizzato
all'involo se sia sprovvisto della licenza di esercizio. 
  Se si tratta  di  aeromobile  straniero,  valgono  le  disposizioni
dell'art. 21 del regolamento delle  radiocomunicazioni  -  Ginevra  -
1959, ratificato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
settembre 1967, n. 1525.