(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 39)
                              Art. 39. 
              Contravvenzioni all'esclusivita' postale 
 
  Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente  od
a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione  all'art.
1 del presente decreto e' punito con l'ammenda eguale a  venti  volte
l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento. 
  Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente  consegni  a  terzi
corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito. 
  Quando la contravvenzione e'  commessa  da  un  agente  addetto  al
servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e'  aumentata  di
un terzo. 
  Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e
consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea
elevazione del verbale di contravvenzione.