Art. 390. Installazioni d'ufficio L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dispone d'ufficio, ed a spese del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 386.