(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 390)
                              Art. 390. 
                       Installazioni d'ufficio 
 
  L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di  intesa
con il Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile,  dispone
d'ufficio, ed a spese del proprietario, l'impianto  e  l'esercizio  a
bordo  di  aerei  di  linea  delle   stazioni   radiotelegrafiche   e
radiotelefoniche  obbligatorie  nel  caso   di   inosservanza   delle
prescrizioni di cui al precedente art. 386.