(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 396)
                              Art. 396. 
                         Limitazioni legali 
 
  Per  la  protezione  dai  disturbi  radioelettrici  degli  impianti
trasmittenti e riceventi  delle  stazioni  radio  adibite  a  servizi
pubblici   e   per   evitare   dannosi   assorbimenti    dei    campi
elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione
di edifici, di tranvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di
linee elettriche, di strade e di strade  ferrate,  nonche'  l'uso  di
macchinari e  di  apparati  elettrici  e  radioelettrici  nelle  zone
limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di
mille metri dai confini del comprensorio stesso. 
  Tali limitazioni sono imposte  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni,  prima   dell'inizio   del   funzionamento   delle
stazioni. 
  Per le stazioni in funzione alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il provvedimento di cui al comma precedente  dovra'
essere emanato entro due anni dalla data  stessa,  facendo  salve  le
situazioni di fatto gia' costituite. 
  Per le limitazioni imposte e' dovuto un equo indennizzo.