Art. 396. Limitazioni legali Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tranvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonche' l'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso. Tali limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. Per le stazioni in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di cui al comma precedente dovra' essere emanato entro due anni dalla data stessa, facendo salve le situazioni di fatto gia' costituite. Per le limitazioni imposte e' dovuto un equo indennizzo.