(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 397)
                              Art. 397. 
 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione 
 
  I proprietari di immobili o di porzioni  di  immobili  non  possono
opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne destinate
alla ricezione  dei  servizi  di  radiodiffusione  appartenenti  agli
abitanti dell'immobile stesso. 
  Le antenne non devono in alcun modo impedire il  libero  uso  della
proprieta', secondo la sua  destinazione,  ne'  arrecare  danno  alla
proprieta' medesima o a terzi. 
  Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonche' il
secondo comma dell'art. 237. 
  Gli impianti devono essere realizzati  secondo  le  norme  tecniche
emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. 
  Il regolamento puo' prevedere i casi in cui le disposizioni di  cui
al presente articolo si applicano in  favore  dei  concessionari  dei
servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi e'  dovuta  al
proprietario un'equa indennita' che, in mancanza di  accordo  fra  le
parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.