Art. 397. Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonche' il secondo comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il regolamento puo' prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi e' dovuta al proprietario un'equa indennita' che, in mancanza di accordo fra le parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.