(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 398)
                              Art. 398. 
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi  alle  radiotrasmissioni  ed
                         alle radioricezioni 
 
  E' vietato  costruire  od  importare,  a  scopo  di  commercio  nel
territorio  nazionale,  usare  od  esercitare,  a  qualsiasi  titolo,
apparati  od  impianti  elettrici,   radioelettrici,   o   linee   di
trasmissione  di  energia  elettrica  non  rispondenti   alle   norme
stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi  alle
radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. 
  All'emanazione  di  dette  norme  si  provvede  con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  su  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  su   proposta   del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni. 
  Nelle norme di cui al primo comma verra' determinato il  metodo  da
seguire per l'accertamento della rispondenza, nonche', eventualmente,
per la apposizione di un contrassegno che la certifichi. 
  L'immissione in commercio e l'importazione  a  scopo  di  commercio
sono  subordinate  alla  certificazione  di  rispondenza,  rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.