Art. 398. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni E' vietato costruire od importare, a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici, o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Nelle norme di cui al primo comma verra' determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonche', eventualmente, per la apposizione di un contrassegno che la certifichi. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.