Art. 399. Sanzioni Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori od importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000. Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 13.