(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 399)
                              Art. 399. 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al  precedente  art.
398 e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000. 
  Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori  od
importatori di apparati od impianti elettrici  o  radioelettrici,  si
applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000. 
  Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni del precedente art. 13.