(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 40)
                              Art. 40. 
                Tutela dell'appellativo di "postale" 
 
  Nessuna  impresa  di  trasporti  puo'  assumere  l'appellativo   di
"postale" od altro  equivalente.  Il  contravventore  e'  punito  con
l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.